Regolamento EUDR: il rischio di incommerciabilità per il Parquet


Il nuovo regolamento europeo sulla deforestazione coinvolge direttamente il settore del parquet. Tra rinvii, obblighi di dovuta diligenza e responsabilità lungo tutta la filiera, ecco cosa cambia per produttori, distributori e rivenditori e quali rischi comporta la commercializzazione di prodotti non conformi

Regolamento EUDR

Il regolamento EUDR sulla deforestazione comporterà l’abrogazione del regolamento EUTR, con il conseguente passaggio dalla lotta contro il “legno illegale” a quella ben più ardua avverso ai prodotti la cui fabbricazione ha comportato e/o contribuito alla deforestazione.

Il legislatore europeo è di recente intervenuto con il Regolamento UE 2025/2650, al fine di attuare una semplificazione del regolamento sulla deforestazione (EUDR), rinviando la sua entrata in vigore al 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e al 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese.

Regolamento EUDR e parquet

Il parquet rientra pacificamente nell’ambito di applicazione del regolamento EUDR. Infatti, l’Allegato I al regolamento tra le materie prime e i prodotti interessati riporta la voce “Legno” e sotto a quest’ultima i seguenti codici relativi al mondo della pavimentazione:

  • 4407: legno segato o tagliato in senso longitudinale, di spessore superiore a 6 mm (le materie prime per i listoni);
  • 4409: legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa;
  • 4418: lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno.

Obblighi per l’operatore e per il commerciante

La normativa impone particolari obblighi sia all’operatore, inteso come la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta, sia al commerciante, definito la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato.

Tali obblighi si differenziano in base al soggetto al quale si riferiscono. In particolare, gli operatori sono tenuti a istituire, mantenere e applicare il sistema di “Dovuta Diligenza”, mediante la raccolta di dati, la geolocalizzazione dei terreni, la valutazione e mitigazione del rischio, e hanno l’obbligo di trasmettere la Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDD) al registro europeo prima dell’immissione o dell’esportazione del lotto.

Relativamente ai commercianti, invece, bisogna distinguere le grandi imprese dalle PMI. Infatti, solo le prime sono tenute ad adempiere ai medesimi obblighi imposti agli operatori, mentre per le PMI (i negozianti locali, i distributori di medie dimensioni e i rivenditori) è previsto un regime semplificato, consistente nella semplice verifica e conservazione di dati e informazioni.

Quattro tipi di sanzioni

Le sanzioni? Sono di 4 tipi:

  1. Sanzioni pecuniarie, proporzionali al fatturato;
  2. Sanzioni reali e patrimoniali, consistenti nella confisca del parquet e/o dei profitti realizzati;
  3. Sanzioni interdittive;
  4. Sanzioni reputazionali.

Gli effetti sui piccoli rivenditori e sui contratti di compravendita da questi stipulati? Il parquet non conforme alla normativa può essere considerato un aliud pro alio, ossia un bene totalmente diverso da quello oggetto del contratto di compravendita, con conseguente possibilità per l’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto.

«Il parquet non conforme alla normativa può essere considerato un aliud pro alio, ossia un bene totalmente diverso da quello oggetto del contratto di compravendita, con conseguente possibilità per l’acquirente di chiedere la risoluzione del contratto».