Due Diligence: cosa cambia con il decreto attuativo del 10 dicembre 2014 (le sanzioni e altro)


Il punto di partenza: l’aumento della domanda mondiale di legno e prodotti da esso derivati e le lacune istituzionali e di gestione nel settore forestale in un certo numero di Paesi produttori di legno, hanno contribuito a rendere sempre più preoccupante il fenomeno del taglio illegale di legno (‘illegal logging’) e della relativa commercializzazione.

Con il termine ‘legno tagliato illegalmente’ si intende il legno raccolto, trasportato o commercializzato in violazione della legislazione in vigore nel Paese di produzione. Tra le violazioni rientrano, ad esempio, la mancanza delle autorizzazioni al taglio, il mancato pagamento di oneri o imposte sul prelievo di legname, la frode fiscale, la contraffazione di documenti doganali ecc. Già nel 2003 l’UE aveva stabilito di rafforzare la legislazione forestale, dotandosi del Piano d’azione FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade), che comprendeva una serie di provvedimenti per prevenire l’immissione in commercio di legname illegale, migliorare la fornitura e incrementare la domanda di prodotti di legno legale.

Sulla base di tale piano, è stato predisposto il Regolamento FLEGT (CE) 2173/2005, entrato in vigore il 30 dicembre 2005, che mira a contrastare l’importazione illegale di legno e prodotti derivati da determinati Paesi terzi con i quali l’UE firma accordi bilaterali di tipo volontario (VPA – Voluntary Partnership Agreements).

Il Regolamento europeo del legno e la ‘dovuta diligenza’

Il percorso legislativo intrapreso nel 2003 dalla UE con il Piano d’Azione FLEGT è stato ulteriormente sviluppato con il Regolamento (UE) 995/2010 (European Union Timber Regulation, cioè EUTR o RBUE in Francia o Regolamento Legno in Italia), che è entrato in vigore in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea il 3 marzo 2013: una norma innovativa e attesa da tanti. In base a tale Regolamento, gli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati immessi per la prima volta sul mercato europeo sono tenuti a applicare un ‘Sistema di Dovuta Diligenza’ (DDS), cioè un insieme di procedure e misure finalizzate a minimizzare il rischio di commercializzazione di legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale.

Un ulteriore passo avanti: il decreto attuativo

Il 10 dicembre 2014 è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (ed è entrato in vigore il 25 dicembre scorso) il decreto legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014, con cui viene data attuazione al Regolamento del Consiglio (CE) n. 2173/2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e al Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 995/2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti derivati.

Tra gli aspetti salienti del disposto legislativo si segnala in particolare l’introduzione del Registro degli Operatori e del sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni contenute nei Regolamenti EUTR e FLEGT.

I prodotti interessati ed esclusi dalla due diligence

L’Allegato del Regolamento EUTR riporta l’elenco dei prodotti di legno e suoi derivati coinvolti nella Due Diligence importati per la prima volta o realizzati all’interno della UE, che spaziano dalla carta alla pasta di cellulosa ai prodotti di legno massiccio, al legno per pavimenti, fino ad alcuni tipi di mobili.

Il Regolamento non contempla:

– i materiali riciclati (avanzi o rifiuti);

– i prodotti di cui al codice per i capitoli 47 e 48 dell’Allegato, a base di bambù.

Il cuore del disposto legislativo EUTR

Finalità del Regolamento è contrastare il taglio illegale e il relativo commercio imponendo:

– Il divieto di commercializzazione di legno proveniente da tagli illegali o per il quale non sia possibile una tracciabilità del prodotto.

– La definizione di un insieme di obblighi giuridici nell’immissione sul mercato del legno che, in caso di inadempienza da parte degli operatori, comporti sanzioni di vari livelli.

Dove si applica?

Il Regolamento Europeo del Legno non è una misura che viene applicata alle aree doganali, anzi, le spedizioni di fatto non verranno controllate obbligatoriamente in ingresso alle frontiere dell’Unione Europea, ma sull’intero territorio, nei magazzini degli importatori come negli esercizi commerciali che trattano legno e prodotti da esso derivati.

Operatore e commerciante: due ruoli distinti

Il Regolamento Legno distingue due figure con differenti obblighi:

– Operatore: persona fisica e giuridica che immette per la prima volta legno o prodotti derivati sul mercato UE

– Commerciante: persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, acquista o vende sul mercato interno legno o prodotti derivati già immessi sul mercato UE.

L’operatore deve attuare un sistema di dovuta diligenza che gli permetta di valutare il rischio di immettere sul mercato legno tagliato illegalmente. Se il rischio è trascurabile potrà acquistare in conformità al Regolamento, diversamente dovrà mettere in atto adeguate misure e procedure di mitigazione del rischio oppure rinunciare all’acquisto. Il commerciante invece deve identificare gli operatori e/o i commercianti da cui ha ricevuto la fornitura del legno e suoi derivati e i commercianti cui ha fornito il legno e i prodotti suoi derivati, acquisendo e conservando le informazioni atte a identificare i soggetti della filiera distributiva, sia in termini di fornitori che di clienti per almeno 5 anni.

Le sanzioni

Il decreto legislativo n. 178 del 30 ottobre 2014 all’articolo 6 determina le sanzioni in caso di violazione dei Regolamenti FLEGT ed EUTR:

* chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati da Paesi aderenti a un accordo di paternariato (VPA) in mancanza di licenza FLEGT è punito con l’ammenda da Euro 2.000 ad Euro 50.000 o con l’arresto da un mese a un anno;

* l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile del Paese di produzione (raccolta del legno) è punito con l’ammenda da Euro 2.000 a Euro 50.000 o con l’arresto da un mese ad un anno;

* nei due casi sopra riferiti, se dai fatti deriva un danno di particolare gravità per l’ambiente, le pene dell’ammenda e dell’arresto si applicano congiuntamente ed è sempre disposta anche la confisca del legno e dei prodotti derivati;

* se l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non dimostra, attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri, di aver posto in essere e mantenuto le disposizioni nel sistema di Dovuta Diligenza, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli Organismi di Controllo riconosciuti dalla Commissione Europea, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5 a Euro 5.000 per ogni 100 kg di merce, con un minimo di Euro 300 fino ad un massimo di 1 milione di euro;

* se l’operatore che commercializza legno e prodotti da esso derivati non tiene o non conserva per 5 anni o non mette a disposizione gli appositi registri (art. 5 del Regolamento di esecuzione UE n. 607/2012) è punito con la sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000;

* il commerciante che non conserva per almeno 5 anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture è punito con la sanzione amministrative da Euro 150 a Euro 1.500;

* l’operatore che non si iscrive al registro degli operatori è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 1.200.

Concludendo

Due numeri, per far riflettere sulla portata del problema illegal logging. Secondo stime combinate di OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), UNEP (Programma ONU per l’Ambiente) e INTERPOL, il mercato di legno illegale frutta alla criminalità organizzata dai 30 ai 100 miliardi di dollari all’anno e rappresenta il crimine ambientale più redditizio. Le aree maggiormente minacciate dalla criminalità ricadono nelle foreste tropicali situate nel bacino dell’Amazzonia, in Africa centrale e Sud Est Asiatico, dove il mercato illegale arriva a picchi del 90%.

Claudia Giorno, Ufficio Normativa Assolegno/FederlegnoArredo.

Si ringrazia per il prezioso contributo Sebastiano Cerullo, Segretario Generale Conlegno, e Stefano Dezzutto, referente Assolegno/FederlegnoArredo