NORMATIVA. Partito il 1 luglio il nuovo “Regolamento Prodotti da Costruzione”


Partito il 1 luglio il nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (semplificate le procedure per ottenere il marchio CE)

La notizia è recentissima: il 1 luglio scorso, la Direttiva Prodotti da Costruzione(CPD 89/106), che aveva introdotto la marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, verrà abrogata e sostituita dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011). Il Regolamento Prodotti da Costruzione 305/2011, partendo dai principi della CPD 89/106, introduce novità, chiarimenti, semplificazioni e obblighi per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, distributori, importatori) che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione.
Secondo la Commissione Europea, il Regolamento «rafforzerà il mercato interno dell’Ue. Aiuterà i fabbricanti a commercializzare i prodotti da costruzione all’interno di un comune quadro normativo europeo semplificato, nel quale l’affidabilità della prestazione dichiarata di un prodotto da costruzione viene dimostrata dall’impiego della marcatura CE. Il regolamento sui prodotti da costruzione contiene anche misure specifiche per agevolare i fabbricanti e le microimprese».
Infatti, apponendo l’etichetta CE, i produttori «dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti dal regolamento sui prodotti da costruzione e nella pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione che prevede la suddetta apposizione».
Sono state semplificate le procedure utilizzate dai produttori per ottenere il marchio CE e questo «si tradurrà in una significativa riduzione dei costi sostenuti dalle microimprese (quelle con meno di 10 dipendenti e un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) ove non sussistano criticità in materia di sicurezza».
Tutti i produttori, in particolare quelli piccoli, possono ora usare risultati di test esistenti per suffragare una dichiarazione di prestazione, senza che i loro prodotti debbano essere sottoposti a un’inutile ripetizione dei test. Per ottenere il marchio CE sono state introdotte procedure semplificate più snelle per i prodotti che non sono oggetto di norme armonizzate.
Nei “prodotti da costruzione” rientrano oltre 40 famiglie di prodotti, quali parquet, porte, prodotti per isolamento termico, cemento, prodotti per coperture e mattoni. Il Cpr introduce un linguaggio tecnico comune che i produttori possono utilizzare per attestare le prestazioni dei prodotti commercializzati sul mercato europeo (relativamente alle caratteristiche essenziali).
«Questo linguaggio comune, che si fonda su norme armonizzate – fa notare la Commissione – trova applicazione in tutti gli Stati membri ed è utilizzato da tutti gli stakeholders del settore delle costruzioni (autorità, ingegneri, costruttori e utilizzatori finali). Scopo del regolamento sui prodotti da costruzione è assicurare – sulla base di specifiche tecniche armonizzate – informazioni affidabili e accurate sulle prestazioni dei prodotti da costruzione e introdurre criteri chiari e rigorosi per gli organismi notificati, ossia gli organismi di valutazione tecnica. L’atto rafforza anche la vigilanza del mercato».

Le novità in breve
– Introduzione di un settimo requisito di base incentrato sull’uso sostenibile delle risorse naturali,
– Passaggio dalla Dichiarazione di idoneità all’impiego alla Dichiarazione di prestazione,
– Introduzione della Dichiarazione di prestazione in luogo della Dichiarazione di conformità,
– Riduzione dei sistemi di attestazione della conformità da 6 a 5,
– Impiego di cascading ITT e shared ITT con l’utilizzo della Documentazione Tecnica Appropriata,
– Applicazione di procedure semplificate per le microimprese,
– Gestione dei prodotti unici attraverso la Documentazione Tecnica Specifica.

Gli obblighi introdotti dal Regolamento CPR per i vari operatori economici (fabbricanti, mandatari, importatori, distributori) sono riportati agli art. 11,12,13,14,15 del Regolamento. In particolare, dal 1 luglio 2013 i Fabbricanti devono accompagnare i prodotti da costruzione con la Dichiarazione di Prestazione DoP (art 4,5,6,7 e allegato III del CPR) e adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.
I fabbricanti devono garantire che la produzione in serie dei prodotti mantenga la prestazione dichiarata attraverso procedure dettagliate e assicurarsi che i prodotti siano identificabili attraverso l’apposizione di un numero di tipo, lotto o serie. Devono quindi indicare sul prodotto, sul suo imballaggio o sul documento di accompagnamento il loro nome, la denominazione commerciale registrata (o il loro marchio) e l’indirizzo cui poter essere contattati. I fabbricanti devono assicurare che il prodotto sia accompagnato da informazioni relativamente alla sicurezza del prodotto stesso, in accordo a quanto stabilito dallo stato membro in cui immettono il prodotto. I fabbricanti devono implementare le azioni correttive necessarie se ritengono che il prodotto immesso sul mercato non sia conforme alla DoP o non risponda ai requisiti del Reg. 305/2011. Se il prodotto presenta un rischio devono informare immediatamente le autorità competenti dello stato membro in cui il prodotto è stato immesso indicando i dettagli relativi alla non conformità rilevata e le azioni correttive adottate. Il fabbricante è tenuto a fornire, in caso di richiesta motivata di un’autorità nazionale, tutta la documentazione necessaria a dimostrare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate ed ai requisiti di cui al Reg. 305/2011.
A supporto della DoP, il Fabbricante potrà continuare ad utilizzare il certificato rilasciato prima del 1 luglio 2013 da un Organismo Notificato ai sensi della CPD fino alla data della prima visita ispettiva prevista dopo il 1 luglio 2013. Le visite ispettive previste dopo il 1 luglio 2013 dovranno essere eseguite esclusivamente da un organismo notificato ai sensi del CPR 305/2011. I prodotti che sono stati messi a disposizione sul mercato prima del 1 luglio secondo la CPD possono essere venduti dai distributori senza alcuna modifica alla documentazione di accompagnamento (Etichetta e Dichiarazione di Conformità) anche dopo il 1 luglio. Un Fabbricante, anche se già certificato secondo CPD 89/106, che immette un prodotto sul mercato dopo il 1 luglio (art.66) dovrà redigere la DoP e dovrà adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell’art.8 e 9 del CPR.