Il decreto legislativo 30/2026 amplia l’elenco delle pratiche commerciali considerate ingannevoli. Sotto esame claim generici, etichette di sostenibilità, obiettivi ambientali futuri e dichiarazioni fondate sulla compensazione delle emissioni. Le novità interessano anche nomi di prodotto, confezioni, cataloghi e siti internet

Dal 27 settembre 2026 saranno applicabili le nuove disposizioni europee sulla comunicazione ambientale rivolta ai consumatori.
Dal 27 settembre 2026 diventano operative anche in Italia le nuove regole europee contro il greenwashing, ossia l’impiego di dichiarazioni ambientali generiche, non sufficientemente documentate o potenzialmente in grado di fornire al consumatore una rappresentazione non corretta delle caratteristiche di un prodotto o di un’impresa.
Le disposizioni sono contenute nel decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde. Il provvedimento è entrato in vigore il 24 marzo 2026, ma le modifiche apportate al Codice del consumo si applicano a decorrere dal 27 settembre 2026.
La normativa amplia l’elenco delle pratiche commerciali ingannevoli e introduce nuove definizioni per disciplinare l’impiego di claim ambientali e marchi di sostenibilità. Le imprese potranno continuare a comunicare le prestazioni ambientali dei propri prodotti, ma dovranno utilizzare affermazioni specifiche, comprensibili, pertinenti e sostenute da elementi verificabili.
Per il comparto delle pavimentazioni in legno, le nuove regole interessano la comunicazione di produttori, distributori e rivenditori di parquet, adesivi, vernici, oli e prodotti per la posa, la finitura e la manutenzione. L’adeguamento potrà riguardare confezioni, etichette, cataloghi, schede commerciali, pubblicità, siti internet, e-commerce, materiali per i punti vendita e contenuti social.
Nel campo di applicazione possono rientrare anche marchi e nomi di prodotto. Questo non significa che tutte le denominazioni contenenti parole come “eco”, “green”, “bio” o “natural” debbano essere automaticamente sostituite. Come chiarito nelle domande e risposte pubblicate dalla Commissione europea, occorre valutare caso per caso il messaggio trasmesso al consumatore dal nome, dal contesto grafico e dalle informazioni che lo accompagnano.
Un aggiornamento della comunicazione, non necessariamente del prodotto
L’eventuale modifica di un nome commerciale, di un’etichetta o di un claim ambientale non comporta, di per sé, un cambiamento della formulazione, della qualità o delle prestazioni tecniche del prodotto. In molti casi, l’intervento riguarderà esclusivamente il modo in cui una determinata caratteristica viene presentata e spiegata al mercato. Un adesivo, una vernice o un prodotto per la manutenzione potranno quindi conservare composizione, destinazione d’uso e prestazioni, pur assumendo una denominazione diversa o una descrizione più circoscritta. Allo stesso modo, la revisione di un catalogo o di una confezione non implica che il prodotto precedente fosse meno performante o non conforme sotto il profilo tecnico.
Le nuove disposizioni riguardano infatti la correttezza e la trasparenza della comunicazione commerciale rivolta al consumatore. Non modificano direttamente i requisiti tecnici, le caratteristiche chimiche o la composizione dei prodotti, che restano disciplinati dalle rispettive normative di settore.
Cosa controllare entro il 27 settembre 2026
Le scadenze
Le imprese hanno potuto programmare progressivamente la revisione di nomi, codici, etichette, confezioni e materiali commerciali nei mesi che precedono l’entrata in applicazione delle nuove regole, alla data del 27 settembre 2026, tuttavia, le comunicazioni rivolte ai consumatori dovranno risultare conformi.
La disciplina interessa anche i prodotti e gli imballaggi già fabbricati, ordinati, distribuiti o collocati sugli scaffali prima di quella data. Come chiarito dalla Commissione europea nelle FAQ applicative, non è previsto un ulteriore periodo transitorio per le vecchie scorte.
Quando un claim o un’etichetta non risultino conformi, la Commissione indica alcune possibili soluzioni operative, come la correzione o la copertura della dichiarazione mediante un adesivo e l’aggiunta di informazioni nel punto vendita. Le autorità competenti potranno tenere conto degli interventi ragionevoli e proporzionati adottati dalle imprese, ma la verifica dei materiali già in circolazione deve essere avviata prima della scadenza.
L’adeguamento non richiede quindi di rinunciare alla comunicazione ambientale né di modificare automaticamente i prodotti, richiede di indicare con maggiore precisione quale sia il beneficio dichiarato, a quale componente o fase produttiva si riferisca e su quali elementi verificabili si fondi.
Per approfondire
Direttiva (UE) 2024/825 – testo in italiano
Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 – Gazzetta Ufficiale
Domande e risposte della Commissione europea
Commissione europea: responsabilizzare i consumatori per la transizione verde




