È anche responsabilità del committente scegliere un professionista qualificato (le sentenze lo dimostrano)


Se la qualificazione del posatore così vista può sembrare ancora tappa in progressione, è bene non dimenticare che già oggi sono sempre più i motivi e le circostanze per le quali l’installatore (come titolare di un’impresa di posa, messa in opera o sistemazione di un manufatto o di un impianto) è chiamato a dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale, ovvero quel complesso di competenze e requisiti posseduti, tali da permettere di ritenere o far ritenere quell’installatore idoneo per quel lavoro. Prime fra tutte le occasioni in cui è in discussione sia direttamente che indirettamente la sicurezza sul lavoro. Ma anche quelle in cui l’idoneità tecnico professionale risulta ancor più determinante proprio per il risultato dell’opera commissionata (si pensi, ad esempio, alle pavimentazioni per esterno o alle pavimentazioni per impianti sportivi).

È vero che al momento tale idoneità assume prevalentemente una connotazione formale (la si può dimostrare con un certificato di iscrizione alla CCIAA e con dichiarazioni unilaterali sulla corretta osservanza degli obblighi assicurativi e previdenziali), è pur vero che c’è da prepararsi a dimostrare ben di più, sia per l’incalzare degli obblighi a carico degli installatori che degli adempimenti cui gli stessi non possono sottrarsi.

In questo senso anche l’esperienza, la competenza e le conoscenze acquisite attraverso percorsi formativi mirati e l’applicazione di standard tecnici di autorevole provenienza (si pensi all’UNI) si porranno sempre più come ulteriori elementi di rappresentazione ed esternazione della medesima idoneità.

È importante non sottovalutare fin d’ora l’idoneità tecnico-professionale non solo da parte dell’installatore, come imprenditore, ma anche da parte dello stesso committente, come privato, giacché è sempre più incalzante la responsabilizzazione e l’attribuzione di un concorso di quest’ultimo nelle colpe dell’installatore/impresa esecutrice ove risulti che la scelta sulla stessa sia stata sprovveduta e superficiale in ordine proprio alla idoneità tecnico-professionale per il lavoro assegnato.

Nei non pochi recenti casi sottoposti a giudizio, infatti, Tribunali e Cassazione hanno ritenuto senza mezzi termini la responsabilità del committente che, per l’esecuzione di lavori (nella propria abitazione), aveva incaricato un artigiano senza verificarne preventivamente l’effettiva professionalità, anche solo attraverso la verifica della mancata iscrizione di quell’artigiano in un elenco professionale o della insufficienza e inadeguatezza dell’attrezzatura impiegata.

Stante ciò, può ormai definitivamente assumersi a principio cardine della corretta individuazione delle responsabilità in materia di installazione e/o posa anche la preventiva verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’installatore, impresa esecutrice o artigiano che sia, non escludendosi la responsabilità del committente per non averla verificata preventivamente anche per il caso di lavori in economia e/o per essersi rivolto ad un soggetto (imprenditore/impresa) incapace di offrire garanzie di sicurezza in corso di lavoro e privo di idonea attrezzatura necessaria e adeguata al tipo di lavoro.

Avvocato Filippo Cafiero