La revisione dell’EUDR (regolamento europeo sulla deforestazione) punta a ridurre gli oneri amministrativi e a semplificare gli adempimenti per gli operatori della filiera. FEP accoglie con favore alcuni cambiamenti, ma evidenzia criticità ancora aperte, a partire dal sistema informatico e dalla classificazione dei Paesi a rischio

Il regolamento europeo sulla deforestazione (EUDR), adottato nel 2023, è stato concepito per ridurre il contributo dell’Unione europea alla deforestazione e al degrado forestale a livello globale.
Nel 2026, sotto la forte pressione degli stakeholder e prendendo infine atto dell’inadeguatezza del sistema informatico (Information System – IS) destinato alla registrazione delle Dichiarazioni di Dovuta Diligenza (DDS), la Commissione europea ha avviato una revisione di semplificazione del regolamento, dopo le modifiche mirate introdotte nel 2024 e nel 2025 e i due rinvii dell’entrata in vigore dell’EUDR.
Un riduzione degli oneri amministrativi
L’obiettivo della revisione è valutare come rendere il regolamento più pratico e meno oneroso per gli operatori economici, preservandone al contempo l’integrità ambientale.
Il risultato è un quadro normativo rivisto – il cosiddetto Pacchetto di semplificazione – che dovrebbe rendere l’applicazione significativamente più agevole, senza indebolire gli obiettivi fondamentali del regolamento.
L’EUDR prevede che alcune materie prime – bovini, cacao, caffè, olio di palma, soia, legno e gomma – e i relativi prodotti derivati possano essere immessi o esportati dal mercato europeo soltanto se privi di collegamenti con la deforestazione, conformi alla legislazione del Paese di produzione e coperti da una procedura di dovuta diligenza. L’obiettivo è affrontare il ruolo dell’Unione europea come grande consumatore di prodotti associati alla deforestazione, contribuendo così agli obiettivi globali in materia di clima e biodiversità.
Secondo la Commissione europea, l’EUDR resta uno strumento pionieristico, ma necessitava di importanti aggiustamenti per renderne più concreta l’applicazione. La Commissione stima che, grazie alle modifiche legislative e alle misure di accompagnamento, gli oneri amministrativi per le imprese possano ridursi di circa il 75% rispetto al quadro originario.
La riduzione dovrebbe essere particolarmente significativa per i piccoli operatori, per chi si approvvigiona da Paesi a basso rischio e per gli attori a valle della filiera. La Commissione ritiene inoltre che non siano necessarie ulteriori modifiche al testo legislativo, poiché le semplificazioni introdotte garantiscono già un quadro regolatorio equilibrato e prevedibile.
Il Pacchetto di semplificazione
Uno dei cambiamenti più importanti riguarda la riorganizzazione degli obblighi di dovuta diligenza. Il sistema si concentra ora principalmente sul primo operatore che immette un prodotto sul mercato europeo o lo esporta. Questo soggetto è responsabile della presentazione della Dichiarazione di Dovuta Diligenza attraverso il sistema informatico europeo, garantendo la conformità ai requisiti di legalità e assenza di deforestazione.
Gli operatori e i commercianti a valle della catena, invece, non sono più tenuti a presentare una propria dichiarazione. I loro obblighi risultano notevolmente ridotti e consistono principalmente nella raccolta e conservazione delle informazioni rilevanti, come numeri di riferimento o identificativi, in una logica sostanzialmente passiva. In questo modo si elimina la duplicazione degli adempimenti e si semplifica la gestione della filiera senza compromettere la tracciabilità.
Un’altra innovazione significativa è l’introduzione di un regime fortemente semplificato per i micro e piccoli operatori primari, come agricoltori e proprietari forestali. Questi soggetti non sono più tenuti a presentare ripetutamente dichiarazioni di dovuta diligenza, ma possono fare ricorso a una dichiarazione semplificata unica, valida per le transazioni successive salvo cambiamenti rilevanti. In alcuni casi, inoltre, dati semplificati relativi alla localizzazione, come l’indirizzo postale o i dati catastali, possono sostituire i requisiti di geolocalizzazione precisa. Un approccio che tiene conto delle limitate capacità amministrative dei piccoli produttori e garantisce obblighi proporzionati.
L’approccio basato sul rischio
La versione rivista dell’EUDR rafforza inoltre l’approccio basato sul rischio. I Paesi vengono classificati in funzione del livello di rischio di deforestazione, consentendo obblighi differenziati. Gli operatori che si approvvigionano da Paesi a basso rischio beneficiano di procedure semplificate, senza l’obbligo di effettuare valutazioni e misure di mitigazione, salvo la presenza di evidenze di non conformità. In questo modo, i controlli possono concentrarsi sulle aree più critiche, migliorando l’efficacia complessiva del sistema.
Accanto a questi cambiamenti strutturali, la Commissione europea ha introdotto una serie di semplificazioni operative.
Le linee guida aggiornate e le FAQ forniscono chiarimenti dettagliati su ruoli, responsabilità e procedure lungo la catena di approvvigionamento. Ad esempio, una singola Dichiarazione di Dovuta Diligenza può coprire più spedizioni, mentre gli obblighi degli operatori a valle sono chiaramente definiti come mera gestione delle informazioni. Questi chiarimenti dovrebbero favorire un’interpretazione uniforme tra gli Stati membri e ridurre l’incertezza per le imprese.
Il sistema informatico
Un altro elemento centrale del quadro rivisto è lo sviluppo del sistema informatico EUDR. La piattaforma è stata potenziata per gestire volumi più elevati di transazioni e per integrare le nuove procedure semplificate. Tra le funzionalità previste vi sono l’invio massivo dei dati, il raggruppamento delle dichiarazioni e l’integrazione con i sistemi aziendali tramite API. Soluzioni pensate per rendere gli adempimenti più efficienti, soprattutto per i grandi operatori con catene di fornitura complesse.
La Commissione europea sta inoltre predisponendo due archivi centralizzati: uno dedicato alla normativa dei Paesi produttori e uno relativo ai sistemi di certificazione applicabili ai prodotti interessati dall’EUDR. Questi strumenti dovrebbero facilitare i controlli di legalità e le valutazioni del rischio, aumentando la trasparenza e riducendo la necessità di raccogliere informazioni duplicate.
La revisione interviene anche sull’ambito di applicazione del regolamento. Attraverso un Atto delegato in fase di elaborazione, alcuni prodotti vengono inclusi per colmare lacune esistenti – come il caffè solubile e alcuni derivati dell’olio di palma – mentre altri vengono esclusi per evitare oneri amministrativi sproporzionati, come il cuoio, gli pneumatici ricostruiti e alcuni campioni. Sono inoltre previste esenzioni orizzontali per categorie quali rifiuti, beni usati e materiali da imballaggio.
Il regolamento sta già influenzando le catene di approvvigionamento globali, favorendo investimenti in sistemi di tracciabilità, strumenti digitali di monitoraggio e migliori pratiche di governance forestale. Anche i Paesi produttori stanno adattando le proprie politiche ai requisiti europei, con benefici che vanno oltre la sola conformità all’EUDR. Dal punto di vista economico, si stima che il regolamento possa generare benefici ambientali per circa 7 miliardi di euro l’anno, grazie alla riduzione della deforestazione e delle emissioni di gas serra.
La posizione FEP
Pur accogliendo con favore le semplificazioni introdotte dalla revisione, in particolare quelle relative agli operatori a valle e alla riduzione degli obblighi per i soggetti di piccolissime dimensioni, FEP esprime rammarico per il fatto che diverse proposte avanzate dalla vasta coalizione di cui fa parte non siano state prese in considerazione. Alcuni aspetti presentati come semplificazioni potrebbero addirittura aumentare la complessità del sistema.
Un altro punto critico riguarda il sistema informatico, che non è ancora pronto, mentre il tempo stringe in vista della piena applicazione dell’EUDR al legno e ai prodotti in legno entro la fine del 2026.
La natura non vincolante delle FAQ e delle linee guida continua inoltre a rappresentare un problema, tanto da poter giustificare una riapertura del testo legislativo, anche se oggi la prevedibilità del quadro normativo resta un fattore essenziale.
Infine, secondo FEP, la classificazione dei Paesi in base al rischio non tiene sufficientemente conto del ruolo di alcuni Stati come hub del commercio illegale di legname.
La Federazione europea del parquet continua a seguire attivamente il dossier, sia autonomamente sia all’interno di diverse coalizioni, con l’obiettivo di individuare insieme alla Commissione europea soluzioni alle criticità ancora aperte.



