EUDR, Consiglio e Parlamento trovano l’accordo: applicazione rinviata al 30 dicembre 2026


Consiglio UE e Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione puntuale dell’EUDR, con l’obiettivo di semplificare il processo di dovuta diligenza, alleggerire gli oneri amministrativi e posticipare l’applicazione del regolamento. Il nuovo testo chiarisce responsabilità, modalità di tracciabilità e deroghe per micro e piccoli operatori

Il 4 dicembre 2025 la presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla revisione puntuale del regolamento UE relativo ai prodotti a deforestazione zero (EUDR). La revisione risponde alle numerose preoccupazioni espresse da Stati membri, imprese e amministrazioni circa la complessità del nuovo quadro normativo, il suo impatto operativo e le difficoltà tecniche connesse al sistema di informazione europeo.

L’obiettivo condiviso è duplice: semplificare l’attuazione delle norme e rinviare l’applicazione del regolamento, concedendo a operatori, commercianti e autorità competenti il tempo necessario per adeguarsi.

Proroga dell’applicazione fino al 30 dicembre 2026

I colegislatori hanno eliminato l’ipotesi del “periodo di grazia” inizialmente previsto per le grandi e medie imprese, scegliendo invece una chiara proroga della data di applicazione dell’EUDR per tutti gli operatori fino al 30 dicembre 2026.

Per micro e piccoli operatori è previsto un ulteriore periodo di riserva di sei mesi, utile a completare l’adeguamento ai nuovi obblighi.

Dovuta diligenza: responsabilità circoscritte al primo operatore

Uno dei punti centrali dell’accordo riguarda la ridefinizione della responsabilità nel processo di dovuta diligenza:

  • solo gli operatori che immettono per la prima volta il prodotto sul mercato saranno obbligati a presentare la dichiarazione di dovuta diligenza;
  • solo il primo operatore a valle dovrà raccogliere e mantenere il numero di riferimento della dichiarazione, senza obbligo di ulteriore trasmissione nella catena di approvvigionamento.

Questa semplificazione elimina un passaggio ritenuto critico da molte aziende, riducendo in modo significativo l’onere amministrativo lungo la filiera.

Regime semplificato per micro e piccoli operatori

Il nuovo testo chiarisce la procedura dedicata ai micro e piccoli operatori primari, che dovranno presentare una dichiarazione semplificata una tantum. Una volta presentata, riceveranno un identificativo di dichiarazione, considerato sufficiente per garantire la tracciabilità richiesta dal regolamento.

Dialogo continuo con esperti e stakeholder

Entrambe le istituzioni sottolineano l’esigenza di mantenere un confronto permanente con esperti, portatori di interessi e operatori.
Questo avverrà nell’ambito dell’attuale gruppo di esperti della Commissione e della piattaforma multilaterale dei portatori di interessi sulla protezione e il ripristino delle foreste.

Inoltre, le autorità competenti saranno tenute a segnalare tempestivamente alla Commissione eventuali perturbazioni dei sistemi informatici, così da garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura digitale senza aggravare ulteriormente gli oneri amministrativi.

Esclusione di alcuni prodotti stampati e riduzione degli oneri

Per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi, i colegislatori hanno concordato l’eliminazione di alcuni prodotti stampati – libri, giornali, immagini stampate – dall’ambito di applicazione dell’EUDR, riconoscendo il limitato rischio di deforestazione associato a queste categorie merceologiche.

Un riesame atteso per aprile 2026

La Commissione europea è stata incaricata di elaborare, entro il 30 aprile 2026, una relazione che valuti:

  • l’impatto complessivo dell’EUDR,
  • gli oneri amministrativi per le imprese, in particolare per quelle di dimensioni ridotte,
  • eventuali misure correttive, comprese proposte legislative, linee guida e miglioramenti tecnici al sistema di informazione.

Prossime tappe: verso l’adozione formale

L’accordo politico provvisorio dovrà ora essere approvato e adottato formalmente da Consiglio e Parlamento prima di entrare in vigore e sostituire l’attuale regolamento sulla deforestazione.

In breve: cosa prevede l’EUDR

Il regolamento UE sui prodotti a deforestazione zero è entrato in vigore nel giugno 2023 con l’obiettivo di garantire che alcune materie prime – tra cui bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno – e i rispettivi prodotti derivati immessi o esportati dal mercato europeo non causino deforestazione o degrado forestale.

In origine le norme dovevano applicarsi dal 30 dicembre 2024, ma un primo rinvio è stato approvato nel dicembre 2024, spostando la data al 30 dicembre 2025.

La nuova revisione, proposta dalla Commissione nell’ottobre 2025, risponde alle persistenti difficoltà interpretative e operative, con particolare riferimento al sistema di informazione europeo e agli oneri amministrativi per gli operatori più piccoli.

 

In sintesi: EUDR, cosa cambia con la revisione puntuale

Nuova data di applicazione: l’EUDR si applicherà dal 30 dicembre 2026. Per micro e piccoli operatori: +6 mesi di periodo di riserva.

Dovuta diligenza semplificata: la dichiarazione sarà obbligo solo per chi immette il prodotto per la prima volta sul mercato.

Il primo operatore a valle dovrà solo conservare il numero di riferimento della dichiarazione, senza trasmetterlo lungo la filiera.

Micro e piccoli operatori: prevista una dichiarazione semplificata una tantum con relativo identificativo, sufficiente per la tracciabilità.

Riduzione degli oneri amministrativi

Esclusi dall’ambito EUDR alcuni prodotti stampati (libri, giornali, immagini).

Le autorità dovranno segnalare alla Commissione eventuali perturbazioni del sistema informatico.

Dialogo con stakeholder e riesame 2026

Rafforzato il confronto con esperti e portatori di interesse nell’ambito del gruppo di esperti della Commissione.

Entro il 30 aprile 2026 la Commissione presenterà un riesame con possibili proposte legislative e miglioramenti al sistema EUDR.