Il legale in cantiere: prevenire è meglio che curare (lo sanno tutti!)


Un contratto ben scritto non fa miracoli… Ma quasi. Nel mondo del parquet, dove imprevisti e incomprensioni sono all’ordine del giorno, la prevenzione è spesso la miglior difesa. E non c’è prevenzione migliore di un contratto chiaro, specifico e pensato su misura. Una guida pratica (con un pizzico di realismo) per affrontare con più serenità le insidie del quotidiano

Ilaria Rubessi

In un mondo difficile come quello che circonda il parquet, dove dietro a ogni angolo si nasconde un problema, il miglior modo per tutelarsi è quello di prevenire, e magari anche evitare, la controversia, attraverso una contrattualistica ad hoc, che tra le parti ha valore di LEGGE!

Chiarezza e specificità: i due pilastri del contratto

I principi base da seguire nella redazione di un contratto sono sicuramente la chiarezza e la specificità.
La prima è fondamentale perché, esattamente come le norme del codice civile, anche le clausole contrattuali sono soggette a interpretazione: e più si circoscrive l’ambito interpretativo meno si dà adito a possibili discussioni tra le parti.
Di primaria importanza è poi anche la specificità. Infatti, il legislatore ha garantito alle parti l’autonomia contrattuale e quindi la possibilità di disciplinare come meglio credono il proprio rapporto giuridico, tuttavia, le lacune lasciate dalle parti verranno colmate dalle norme del codice civile.

Clausole di salvaguardia: una tutela concreta

Ma come tutelarsi in concreto?
Ovviamente, le clausole di salvaguardia da adottare dipenderanno dal caso concreto e anche dalla tipologia contrattuale di specie, che, come esposto nello scorso numero della rivista, non è una scelta libera.

Il contratto d’opera: cosa definire con precisione

Per quanto riguarda il contratto d’opera, molto importante è definire l’oggetto del contratto e in particolare l’obbligazione a carico del prestatore d’opera nel modo più specifico possibile, escludendo espressamente tutte quelle attività che non verranno eseguite da quest’ultimo.
Inoltre, nel caso in cui oggetto del contratto non sia solo la posa, ma anche la fornitura del materiale, è bene precisare che la vendita non è considerata dalle parti prevalente rispetto alla prestazione di manodopera, altrimenti si applicheranno le norme inerenti al contratto di vendita.

Modifiche in corso d’opera: come gestirle

Molto importante è poi disciplinare la fase di esecuzione dell’opera, stabilendo la possibilità di modifica in corso d’opera dell’oggetto del contratto. Infatti, capita spesso che durante la realizzazione dei lavori si verifichino degli imprevisti che richiedono l’esecuzione di opere ulteriori rispetto a quelle preventivate. ùIl costo di tali opere non deve essere addossato al prestatore d’opera, così come un eventuale ritardo nella consegna, imposto dall’esecuzione dei nuovi lavori, non deve essere considerato come inadempimento del prestatore. Queste eventualità vanno disciplinate in un’apposita clausola.

Pagamenti e penali: prevenire il contenzioso

Ancora, in merito ai termini di pagamento della prestazione professionale è possibile prevedere una penale in caso di ritardo, calcolabile in percentuale o in misura fissa, che aumenti al crescere del ritardo. In questo modo, in caso di giudizio, si evita di dover provare il danno da ritardo.

Collaudi e accettazione dell’opera: quando il rischio passa al committente

Lo stesso vale anche per la fase finale del rapporto obbligatorio. Infatti, un momento essenziale per la tutela del prestatore di manodopera è l’accettazione dell’opera realizzata da parte del committente, che ha l’effetto di liberare il prestatore da ogni responsabilità in merito ai vizi noti o facilmente conoscibili al momento dell’accettazione. Per meglio tutelarsi è possibile prevedere dei collaudi intermedi, ad esempio per ogni piano in caso di lavori in una villa, che liberino il prestatore d’opera per vizi successivi, che possono essere causati da altri soggetti.
Queste sono solo alcune delle clausole di salvaguardia che possono essere inserite in un contratto d’opera. Ogni caso però è a sé e richiederebbe un’attenzione specifica.

Per quanto riguarda il contratto d’appalto, invece, lo vediamo alla prossima puntata!

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L’autrice

Dottoressa Ilaria Rubessi, praticante avvocato del Foro di Bergamo, laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano.

Per domande inerenti questa o altre tematiche legali da rivolgere alla dottoressa Rubessi, potete scrivere una mail alla nostra redazione: info@iloveparquet.com