Se il committente è responsabile dei danni procurati dall’impresa


In giurisprudenza si sta rafforzando sempre più l’affermazione di una responsabilità del committente per danni a terzi, se questi si rivolge a un’azienda non idonea per quel tipo di lavoro.

Nei rapporti tra privati la scelta dell’impresa esecutrice dei lavori è fatto e prerogativa del committente, senza che alcuno (neppure la legge) possa imporre vincoli o limitazioni. Anzi, la libertà economica del nostro mercato e la concorrenza che le imprese vivono nei diversi ambiti economici lo confermano senza margini di dubbio. Vincoli e limitazioni esistono invece per il corretto operare delle imprese sul mercato, sia con riguardo a materiali che a modalità operative e, in talune ipotesi, anche con riguardo alla sussistenza di precisi requisiti professionali per particolari attività. In linea generale per ragioni di sicurezza, più che per ragioni economiche di mercato.

È lo stesso gioco concorrenziale, si è sempre detto, a far sì che le imprese non all’altezza o non in grado di stare al passo del mercato finiscano con l’avere scarsa considerazione sul mercato stesso e quindi a soffrire non poco nell’acquisizione di commesse. Almeno, così è stato e si è detto, fino all’avvento dell’ultima crisi. Anche perchè questa, se ha portato a mettere in dubbio questo assunto, ha anche rafforzato certe attenzioni e indotto a irrigidire alcune pretese dei committenti, quasi sempre con riguardo all’affidabilità dell’impresa stessa, ovvero alla solidità patrimoniale e, dunque, alla capacità economica di portare a compimento il lavoro commissionato.

In tutto questo ci ha rimesso l’attenzione verso la capacità professionale e tecnica dell’impresa, purtroppo lasciata in secondo piano rispetto al gioco concorrenziale del mercato e alle ansie economiche. Ciò, però, a torto. La stabilità patrimoniale infatti può evitare sorprese per quanto riguarda il portare a compimento l’opera, ma non certo per quanto riguarda la sua correttezza tecnica e la sua validità funzionale. Ma anche e nondimeno perché di recente si sta rafforzando sempre più l’affermazione di una responsabilità del committente per danni a terzi quando il danno possa riferirsi alla scelta di un’impresa inidonea per quell’opera o quel tipo di lavoro.

In precedenza questa responsabilità si era affermata in relazione alla sicurezza sul lavoro, per ciò che riguarda la responsabilità del committente in ordine all’integrità e alla salute dei lavoratori, ancorché dipendenti della stessa impresa esecutrice. Adesso, invece, si sta assistendo a un incalzare dell’affermazione della medesima responsabilità anche per i danni a terzi.

 

Quando il committente è responsabile dei danni

Il principio generale è che l’esecutore è il responsabile dei danni derivanti a terzi dall’esecuzione delle opere, in quanto è riferibile unicamente all’esecutore la gestione e la conduzione dei lavori e in quanto il suo rapporto con il committente è definito all’interno del risultato che deve fargli ottenere in base, appunto, all’incarico ricevuto. Durante tutto il tempo dell’esecuzione dell’opera e fino alla consegna al committente, come sappiamo, custodia e vigilanza sull’opera in esecuzione, sul cantiere, sugli attrezzi e sui materiali gravano sull’esecutore che, appunto, ne è responsabile. Sennonché, negli ultimi anni si stanno affermando alcune eccezioni con coinvolgimento anche del committente. Una di queste riguarda proprio il caso dell’affidamento di lavori ad un’impresa inidonea, cioè a un’impresa non in grado di assolvere l’incarico con piena sicurezza e rispetto della legge, sia nei confronti dei diversi soggetti coinvolti in cantiere, sia nei confronti dei terzi.

Il committente viene dunque ritenuto responsabile per il suo dovere di controllo all’origine, al momento proprio dell’individuazione del soggetto cui ritiene di affidare quell’incarico. In questi casi, in particolare, si considera manifestamente inidonea l’impresa priva della capacità e dei mezzi tecnici per compiere l’opera e/o eseguire la prestazione senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi.

 

Quando e come si valuta l’idoneità

La valutazione dell’idoneità dell’impresa affidataria dei lavori deve per questo essere effettuata, all’inizio, al momento del conferimento dell’incarico, e non dopo, a fine lavori, ovvero quando si è verificato il danno a terzi, perché la responsabilità nella scelta dell’impresa e nel controllo della sussistenza dei presupposti di idoneità deve essere collocata temporalmente proprio al momento in cui avviene la scelta. L’eventuale responsabilità per la scelta, infatti, per essere coerente con presupposti e obiettivi, non può che essere valutata in relazione alla sussistenza di quei presupposti a quel momento e in relazione alla sussistenza o meno, sempre ed ancora in quel momento, delle caratterizzazioni professionali e tecniche tali da manifestare idoneità o inidoneità in relazione al tipo di incarico.

Tra quei presupposti di idoneità non sta però la garanzia economica data dall’affidabilità patrimoniale ed economica dell’impresa, perché il fondamento della responsabilità qui in discussione è determinato dalla capacità tecnica e professionale desumibile da quei presupposti e dalla difficoltà e dal tecnicismo che impone l’esecuzione di quell’opera. Proprio per questo motivo deve risultare ferma negli operatori l’attenta considerazione della recente norma UNI 11556, con la sua classificazione dei diversi livelli di professionalità in relazione a conoscenze, capacità e capacità acquisite, maturate e conseguite, sia sul campo che con la formazione.

 

Attenzione alla UNI 11556

L’impresa esecutrice che vuole dunque presentarsi al vaglio dell’idoneità o inidoneità qui richiamata ben potrà agevolmente superare tale vaglio attestando tale livello di classificazione nei termini e in coerenza con quanto previsto dalla richiamata norma UNI 11556.

Per converso, la medesima considerazione verso la stessa norma farà bene ad averla e farla propria anche il committente, pretendendo quanto in essa previsto anche a propria tutela, per respingere qualsivoglia addebito di aver scelto un’impresa inidonea, oltre che per superare agevolmente qualsivoglia ipotesi di coinvolgimento o concorso nelle responsabilità della medesima impresa.

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Ricorda!

Il committente viene dunque ritenuto responsabile per il suo dovere di controllo all’origine, al momento proprio dell’individuazione del soggetto cui ritiene di affidare quell’incarico. In questi casi, in particolare, si considera manifestamente inidonea l’impresa priva della capacità e dei mezzi tecnici per compiere l’opera e/o eseguire la prestazione senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi”.

di Filippo Cafiero, avvocato