Oggi le norme ambientali costringono le imprese a rivolgersi ad amministrazioni diverse (Regioni, Province, Comuni, Arpa, Autorità di bacino ecc.) per ottenere le autorizzazioni ambientali necessarie all’attività produttiva; il quadro è ulteriormente complicato dal fatto che queste autorizzazioni hanno periodi di validità differenti.
L’Aua rappresenta il primo blocco della semplificazione delle procedure di autorizzazioni ambientali, già previste nel decreto semplificazioni. La piena applicazione dell’Aua comporterà un risparmio complessivo stimato di 700 milioni di euro all’anno per le piccole e medie imprese. La nuova Autorizzazione prevede infatti la presentazione di una sola domanda, sostituendo fino a sette procedure diverse (come ad esempio l’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico), e un’unica scadenza.
L’Aua si applica a tutte le imprese non soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) e a Valutazione d’impatto ambientale (Via) che abbiano necessità di ottenere almeno uno dei seguenti titoli:
a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue;
b) comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera;
e) documentazione previsionale di impatto acustico;
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
Sarà comunque possibile scegliere di non ricorrere all’Aua quando si tratti di attività soggette a mera comunicazione oppure ad autorizzazione di carattere generale.



