 9 marzo 2016 – Lo scorso 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 3/E che chiarisce due importanti aspetti legati al Bonus Mobili.
9 marzo 2016 – Lo scorso 2 marzo 2016, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 3/E che chiarisce due importanti aspetti legati al Bonus Mobili.
La prima notizia è l’inclusione dell’intervento di sostituzione della caldaia tra quelli ammissibili al Bonus Ristrutturazione (50%) e di conseguenza tra gli interventi utili per poter usufruire del Bonus Mobili. Tale intervento è quindi da considerarsi manutenzione straordinaria, in quantodiretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento.
Il secondo chiarimento riguarda la sostituzione della vasca da bagno con altra vasca con sportello apribile o con box doccia. In questo caso le spese non sono agevolabili poiché fanno riferimento a un intervento di manutenzione ordinaria. È specificato che tale intervento non rientra neppure tra quelli agevolabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in quanto, sebbene in grado di ridurre almeno in parte gli ostacoli fisici per la mobilità di chiunque, non assicura la completa agibilità prevista dal DM n. 236 del 1989.
È spiegato che, gli interventi senza le caratteristiche tecniche previste dalla legge relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche (cfr. legge n. 13 del 1989, disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, e DM n. 236 del 1989) non possono essere qualificati come tali e, pertanto, non sono agevolabili.
Resta confermata la possibilità di accedere alla detrazione del Bonus Ristrutturazioni e del Bonus Mobili nel caso in cui la sostituzione dei sanitari sia integrata o correlata ad interventi maggiori, come per esempio il rifacimento integrale degli impianti idraulici del bagno, con innovazione dei materiali che comporti anche la sostituzione dei sanitari.
Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate
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Fonte: FederlegnoArredo



 
 
 
 
