Dall’inizio di settembre al dicembre 2025, il percorso dell’EUDR ha attraversato annunci, ripensamenti e un accordo politico provvisorio che rinvia di un anno l’applicazione del Regolamento per tutte le imprese, introducendo importanti semplificazioni per micro e piccole realtà. Una cronaca essenziale per capire come si sta ridisegnando il quadro europeo sulla deforestazione
a cura di FEP, Federazione Europea del Parquet

Per un’associazione come la Federazione Europea del Parquet (FEP), il Regolamento UE sulla Deforestazione (EUDR) è un tema essenziale da seguire e da contribuire a modellare a livello europeo. Insieme a quasi 30 altre associazioni europee dei settori interessati, riaffermiamo il nostro pieno impegno verso l’obiettivo di fermare la deforestazione globale e verso un’attuazione efficace e proporzionata dell’EUDR.
Come lo scorso anno, nello stesso periodo, chiediamo un rinvio dell’attuazione. Tuttavia, la situazione è oggi profondamente diversa: l’efficacia e la credibilità del Regolamento sono state indebolite dalle interruzioni del Sistema Informativo (IS), da disposizioni poco chiare e da un onere amministrativo sproporzionato per i produttori primari dell’UE e per le imprese della filiera, incluse le PMI. Anche gli operatori che inizialmente si sentivano pronti si trovano ora in difficoltà. Questa è la cronaca di ciò che è accaduto dall’inizio di settembre al momento in cui scriviamo.
23 settembre 2025: il nuovo annuncio di rinvio
La Commissaria europea Roswall ha annunciato un nuovo rinvio dell’EUDR. La decisione richiedeva ancora l’adozione formale da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, ma non si prevedevano ostacoli rilevanti. Il motivo ufficiale era la necessità di aggiornare il Sistema Informativo per rispondere alle esigenze degli utenti, dato che l’attuale capacità rischia rallentamenti e blocchi. La Commissione ha anche manifestato apertura a possibili modifiche legislative, incluse semplificazioni per ridurre gli oneri.
In questa prospettiva, l’attuazione dell’EUDR sarebbe iniziata il 30 dicembre 2026 per tutte le imprese, ad eccezione delle PMI, che avrebbero dovuto conformarsi dal 30 giugno 2027.
20 ottobre 2025: segnali contrastanti
Dichiarazioni e indiscrezioni hanno però suggerito che l’EUDR sarebbe entrato comunque in vigore il 31 dicembre 2025 per le grandi imprese, come previsto originariamente.
Il rinvio di un anno si sarebbe applicato solo a operatori piccoli e micro, spostando la loro conformità a giugno 2027.
Le sanzioni per tutti sarebbero state posticipate di sei mesi (il cosiddetto “periodo di grazia”) e ai piccoli produttori sarebbe stata riconosciuta una versione semplificata della due diligence.
Questo scenario inatteso ha creato confusione e spinto le associazioni di categoria a richiedere chiarimenti urgenti.
21 ottobre 2025: la proposta preliminare della Commissione europea
La Commissione ha pubblicato una proposta preliminare che confermava:
• Applicazione dell’EUDR per imprese grandi e medie dal 31 dicembre 2025, con periodo di grazia fino al 30 giugno 2026.
• Applicazione per micro e piccole imprese dal 30 giugno 2026, prorogabile al 31 dicembre 2026.
• Obbligo di DDS solo per la prima immissione sul mercato.
• Obbligo per gli operatori a valle di registrarsi nell’IS e raccogliere i numeri di riferimento delle DDS dai fornitori.
• DDS semplificate per micro e piccole imprese dei Paesi a basso rischio.
La proposta doveva essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento. Restavano forti timori per possibili interruzioni della supply chain e per la tutela della riservatezza commerciale, poiché gli operatori a valle sarebbero dipesi dai tempi di rilascio delle DDS da parte dei fornitori.
19 novembre 2025: la posizione del Consiglio UE
Il Consiglio UE ha adottato la sua posizione sulla proposta della Commissione, raccomandando:
• Sostituzione del periodo di grazia con un rinvio di un anno:
– grandi e medie imprese: applicazione dal 30 dicembre 2026;
– micro e piccole imprese: applicazione dal 30 giugno 2027.
• Mantenimento delle modifiche sugli obblighi per operatori a valle e micro/piccoli produttori primari, con ulteriori semplificazioni:
– solo il primo operatore a valle deve raccogliere e conservare i numeri DDS precedenti;
– gli operatori primari micro e piccoli possono indicare geolocalizzazione o indirizzo postale dei lotti di terreno e aggiornare le dichiarazioni solo in caso di modifiche rilevanti.
• Obbligo per la Commissione di presentare una revisione dell’EUDR entro il 30 aprile 2026, con particolare attenzione alla riduzione dell’onere amministrativo.
Il dossier è stato dichiarato urgente.
26 novembre 2025: il Parlamento si allinea sul rinvio
Il Parlamento europeo ha approvato la sua posizione, ampiamente convergente con quella del Consiglio. Questo significa:
• 12 mesi di rinvio per imprese grandi e medie (30 dicembre 2026).
• 18 mesi di rinvio per micro e piccole imprese (30 giugno 2027).
• Introduzione di una clausola di revisione entro il 30 aprile 2026.
• Alleggerimento significativo degli obblighi per PMI e operatori a valle.
Le semplificazioni includono:
• DDS richiesta solo a chi immette per primo il prodotto sul mercato.
• Dichiarazione semplificata una tantum per micro e piccoli operatori primari dei Paesi a basso rischio.
• Possibilità di indicare l’indirizzo postale in alternativa alla geolocalizzazione.
• Tracciabilità dei numeri DDS limitata al primo operatore a valle.
È stato inoltre stabilito che l’EUTR sarà abrogato da dicembre 2026.
4 dicembre 2025: accordo politico in trilogo
Parlamento e Consiglio, in trilogo con la Commissione, hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un rinvio di un anno dell’EUDR per tutte le imprese e su misure mirate per agevolarne l’attuazione.
Rinvio per tutte le imprese
• Grandi operatori e trader: applicazione dal 30 dicembre 2026
• Micro e piccoli operatori: applicazione dal 30 giugno 2027
Il rinvio è pensato per garantire una transizione più fluida e per consentire il miglioramento del Sistema Informativo. Eliminato il periodo di grazia previsto in precedenza. È stato inoltre introdotto l’obbligo per le Autorità Competenti di condividere informazioni su eventuali errori tecnici significativi nel Sistema Informativo.
Semplificazione della Due Diligence
• La responsabilità della DDS ricadrà solo sulle aziende che immettono per prime il prodotto sul mercato.
• Il primo operatore a valle dovrà raccogliere e conservare il numero di riferimento della DDS iniziale.
• Gli operatori primari micro e piccoli dovranno presentare una dichiarazione semplificata una tantum, ricevendo un identificativo valido per la tracciabilità.
Entrambi i co-legislatori hanno sottolineato l’importanza del confronto continuo con esperti e stakeholder all’interno del gruppo di esperti della Commissione sul tema delle foreste (di cui FEP è membro).
Entro il 30 aprile 2026, la Commissione dovrà presentare un rapporto sull’impatto della legge e sull’onere amministrativo, in particolare per le micro e piccole imprese.
Accogliamo con favore la consapevolezza mostrata dal Parlamento e dal Consiglio rispetto alla gravità delle criticità e alla necessità di un compromesso che assicuri proporzionalità e fattibilità, senza indebolire l’obiettivo centrale del Regolamento.
I prossimi passi
Il Parlamento europeo voterà l’accordo nella sessione plenaria del 15 – 18 dicembre 2025. Il testo dovrà poi essere formalmente approvato da Parlamento e Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE entro la fine dell’anno per entrare in vigore.
In caso contrario, rimarranno valide le cadenze attuali.
Continua…

