Compravendita e vizi: cosa prevede la legge


Dalla corretta definizione di vizio alla distinzione tra bene conforme e non conforme, la normativa stabilisce responsabilità precise per il venditore e strumenti di tutela per chi acquista. Un approfondimento chiaro sulle conseguenze dei difetti della cosa venduta, sui termini per denunciarli e sulle garanzie riconosciute ai consumatori

Ilaria Rubessi

 

Si perfeziona un contratto di compravendita ogni volta in cui un soggetto, il venditore, trasferisce la proprietà di un bene mobile o immobile a un altro soggetto, l’acquirente, dietro il pagamento di un corrispettivo. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive: il compratore assume l’obbligo di pagare il prezzo, mentre il venditore quello di trasferire la proprietà del bene.

Accanto a tale ultima obbligazione l’art. 1476 c.c. prevede anche il dovere del venditore di garantire l’acquirente dall’evizione e dai vizi della cosa.

Che cosa si intende per “vizi”

Il legislatore definisce i vizi agli artt. 1490 e 1497 c.c., prevedendo che il venditore debba garantire che la “cosa” sia immune da difetti tali da rendere il bene inidoneo all’uso o da ridurne in modo apprezzabile il valore.

Il vizio è un’imperfezione materiale del bene che ne compromette la destinazione d’uso. Può essere:

• genetico, se deriva da difetti di produzione o fabbricazione;

• acquisito, se deriva da una cattiva conservazione del bene.

Quali difetti ricadono sotto garanzia

Il venditore deve garantire i vizi preesistenti alla vendita e anche quelli successivi, purché originati da cause anteriori al contratto. Sono esclusi dalla garanzia i vizi facilmente riconoscibili dall’acquirente al momento della vendita, salvo dichiarazione di esenzione da parte del venditore.

Perché la garanzia operi, il compratore deve denunciare i difetti entro 8 giorni dalla scoperta e agire per la risoluzione o la riduzione del prezzo entro un anno dalla consegna.

Requisiti della conformità

L’art. 129 del Codice del Consumo richiede che il bene:

• corrisponda alla descrizione contrattuale,
• sia idoneo all’uso richiesto dal consumatore,
• rispetti le prestazioni normalmente attese da beni simili,
• rispecchi campioni o modelli mostrati prima della vendita.

Il prodotto deve anche essere consegnato con tutti gli accessori, imballaggi e istruzioni necessari. È stato eliminato l’obbligo di denuncia entro due mesi dalla scoperta.

La garanzia oggi dura due anni dalla consegna e si presume che il vizio fosse presente all’origine se emerge entro il primo anno.

Rimedi a disposizione del compratore

Il consumatore può richiedere:

• riparazione o sostituzione del bene,
• riduzione del prezzo,
• risoluzione del contratto.

Consiglio pratico per venditori e rivenditori

Alla luce dell’ampia tutela riconosciuta al compratore – soprattutto se consumatore – è consigliabile definire con precisione le caratteristiche del bene e inserirne una descrizione chiara e completa nel contratto di vendita.

L’autrice

Dottoressa Ilaria Rubessi, praticante avvocato del Foro di Bergamo, laureata in Giurisprudenza all’Università Bocconi di Milano.

Per domande inerenti questa o altre tematiche legali da rivolgere alla dottoressa Rubessi, potete scrivere una mail alla nostra redazione: info@iloveparquet.com