REACH e SCIP: obblighi per le sostanze chimiche nei prodotti


Un interessante approfondimento a cura di Daniele Bergamasco, vicedirettore e responsabile Reparto Chimico di Catas, sul regolamento REACH e sul nuovo sistema database SCIP

Il Regolamento REACH è l‘acronimo di “Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals”, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Esso si applica alle sostanze chimiche utilizzate nei settori più disparati: non solo a quelle sostanze o miscele utilizzate nei processi industriali, quindi, ma anche a quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti nei cosiddetti “articoli”.

La maggior parte degli oggetti che utilizziamo quotidianamente sono di fatto degli articoli, per esempio: mobili, indumenti, veicoli, giocattoli, ecc. Un articolo può essere molto semplice, per esempio una sedia in legno, oppure molto complesso, come un arredo elettrificato.

Il regolamento REACH definisce un articolo come “un oggetto a cui sono dati durante la sua produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica”.

Pur venendo meno la composizione chimica degli articoli in senso stretto, gli stessi potrebbero contenere ed emettere durante la loro vita delle sostanze che destano particolare preoccupazione perché possono avere effetti molto gravi sulla salute umana e sull’ambiente. Tali sostanze si possono trovare nell’elenco di sostanze estremante problematiche candidate all’autorizzazione.

Se una sostanza inclusa nell’elenco delle sostanze candidate è contenuta in un articolo ci possono essere degli obblighi supplementari per le imprese che producono, importano e forniscono tale articolo. 

Il primo obbligo è di fornire ai destinatari di tali articoli le informazioni necessarie affinché l’utilizzo sia fatto in sicurezza; in questo ambito il termine destinatari si riferisce agli utilizzatori e distributori industriali o professionisti e non ai consumatori finali. Le informazioni possono essere tuttavia richieste anche dai consumatori e rese disponibili gratuitamente entro 45 giorni.

La banca dati SCIP

Il secondo obbligo è la notifica SCIP. L’obbligo di notifica SCIP riguarda tutti gli articoli, senza eccezioni, quali definiti dal regolamento REACH, immessi sul mercato dell’UE contenenti una sostanza inclusa nell’elenco delle sostanze candidate in una concentrazione superiore allo 0,1 % p/p.

SCIP è la banca dati contenente informazioni relative a sostanze preoccupanti in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti) [Substances of Concern In articles, as such or in complex objects like Products]. La banca dati SCIP, anche in ottica di economia circolare, assicura che le informazioni relative ad articoli contenenti sostanze incluse nell’elenco di sostanze candidate siano disponibili durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, inclusa la fase di smaltimento in quanto rifiuti.

La banca dati SCIP ha tre obiettivi principali:
1. ridurre la produzione di rifiuti contenenti sostanze pericolose, sostenendo la sostituzione delle sostanze incluse
nell’elenco di sostanze candidate;
2. mettere a disposizione informazioni per migliorare ulteriormente le operazioni di trattamento dei rifiuti;
3. consentire alle autorità di monitorare l’uso di sostanze pericolose.

Catas, direttamente e attraverso la la sua rete di professionisti, fornisce un supporto sia all’interpretazione del regolamento che per l’esecuzione di analisi di laboratorio.
A questo link, il video del webinar Catas “Il Regolamento REACH: guida all’applicazione nel settore legno- arredo”