Anit, recepimento direttiva efficienza energetica


È stato pubblicato nella G.U. 10/06/2020, n. 146, il D. Lgs. 10/06/2020, n. 48 che attua la Direttiva 30/05/2018, n. 844, sulla prestazione energetica degli edifici e modifica il D. Lgs. 192/2005.

Il Decreto oltre a definire i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare ha tra le modifiche più rilevanti:

– la definizione di impianto termico : per impianto termico deve intendersi l’impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;

– l’esclusione dal campo di applicazione del D. Lgs. 192/2005 degli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

– l’introduzione di nuovi obblighi finalizzati all’integrazione negli edifici delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. Tali obblighi riguardano, a determinate condizioni, gli edifici residenziali e non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, e consistono nell’installazione sia di un numero minimo di punti di ricarica, sia di infrastrutture di canalizzazione che consentano l’installazione successiva di ulteriori punti di ricarica;

– l’inserimento obbligatorio nell’Attestato di Prestazione Energetica della data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato (modifica all’art. 6, D. Lgs.192/2005).

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