Marcatura CE: approvato il decreto per adeguarsi al regolamento europeo


1200px-Conformité_Européenne_(logo)Il Consiglio dei Ministri, nella riunione dell’8 giugno scorso, ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo per adeguare la normativa nazionale sui prodotti da costruzione alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto prevede l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga il dpr 246/1993, che aveva recepito la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Il provvedimento – che mira a migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizzazione delle misure esistenti, per garantire la sicurezza e la qualità delle costruzioni nell’Unione – istituisce il Comitato nazionale di coordinamento dei prodotti da costruzione che, tra l’altro, coordinerà le attività delle amministrazioni competenti nel settore e determinerà gli indirizzi volti ad assicurare l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazionee prova.

Inoltre, si disciplinano gli adempimenti ai quali è sottoposto il fabbricante, sia nel caso in cui il prodotto rientri nell’ambito di una norma armonizzata, sia nel caso di prodotto conforme ad una valutazione tecnica europea (ETA), e quindi non disciplinato da una norma armonizzata (perché per esempio nuovo e pertanto originale).

Tra le novità salienti del Decreto, l’introduzione di un nuovo impianto sanzionatorio. “Conformemente alle previsioni dell’articolo 32, comma 1, lettera d), e dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 -, si tiene in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità e alla sicurezza del prodotto, e individuazione delle procedure per la vigilanza sul mercato dei prodotti da costruzione ai sensi del capo VIII del regolamento (UE) n. 305/2011″.

In particolare:

  • “Le sanzioni a carico del fabbricante che viola l’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione sono l’arresto fino a sei mesi e un’ammenda di importo variabile tra 4.000 e 24.000 euro(art. 19)”;
  • “Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto all’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011, è punito con l’ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio”;
  • Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che utilizzino prodotti non conformi al Capo II (Dichiarazione di prestazione e marcatura CE) del Regolamento 305/2011 (UE) e all’art.5 (Condizioni per l’immissione sul mercato e per l’impiego dei prodotti da costruzione), comma 5, del presente Atto, sono punibili con l’arresto fino a sei mesi e con un’ammenda tra i 4.000 e i 24.000 euro, che salgono rispettivamente ad un periodo di arresto fra sei mesi e tre anni e ad un’ammenda da 10.000 a 50.000 euro se si tratta di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (art.20)”;
  • L’operatore economico che mette a disposizione del mercato, a titolo oneroso o gratuito, prodotti diversi da quelli contemplati dall’articolo 5, comma 1, del presente decreto e non conformi alle norme tecniche per le costruzioni adottate ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni o alle disposizioni adottate dal Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è punito con l’ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio (art.21)”;
  • Gli operatori economici che non ottemperino a provvedimenti di ritiro, sospensione o richiamo o che violino una serie di altre disposizioni minutamente indicate nel’art. 21 sono puniti con l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro. con l’ammenda da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio.
    (art.21)”.