MUD 2017, c’è tempo fino al 2 maggio


Le imprese obbligate hanno tempo fino al 2 maggio per presentare la dichiarazione ambientale annuale (MUD): infatti, il termine previsto, ossia il 30 aprile, è un giorno festivo e di conseguenza viene prorogato al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.

Per quanto riguarda la modulistica non ci sono grandi novità rispetto agli anni scorsi: si deve infatti utilizzare quella prevista dal DPCM del 21 dicembre 2015 che confermava la validità della documentazione contenuta nel D.P.C.M 17 dicembre 2014 ed in vigore nel 2015. A questo proposito, si ricorda che sono tenuti a presentare tale dichiarazione:
– le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti prodotti da terzi;
– le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/06;
– i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
– le imprese e gli enti, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività di potabilizzazione acque.

Sono invece esclusi dall’obbligo del MUD i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di attività di demolizione e costruzione. Tale esclusione si applica non solo ai rifiuti non pericolosi individuati nel capitolo CER 17, ma anche a quelli appartenenti a capitoli diversi, purchè non pericolosi e derivanti dall’attività di costruzione, come ad esempio i rifiuti da imballaggio. Questa interpretazione, da sempre sostenuta dall’Ance, è stata confermata anche dall’ISPRA, con il parere dell’8 aprile 2016, nel quale l’istituto ha chiarito che “le attività di costruzione e demolizione possono produrre accanto al flusso principale dei rifiuti afferenti al capitolo 17, anche in misura residuale, tipologie di rifiuti funzionali all’attività svolta, ma non attribuibili al medesimo capitolo, ad esempio i rifiuti da imballaggio”. Ne deriva, secondo l’ISPRA, che “si possono includere nelle tipologie escluse dall’obbligo di dichiarazione anche quelle non appartenenti al capitolo 17 dell’Elenco Europeo dei Rifiuti”. Ciò è stato ribadito anche da Ecocerved in risposta ad una FAQ (Sezione: Istruzioni Aggiuntive del 18 gennaio 2017).

Entro il 2 maggio – primo giorno non festivo dopo il 30 aprile – deve essere versato anche il contributo per il Sistri da parte delle imprese obbligate. Si ricorda infine che sino alla piena operatività del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, le sanzioni per la mancata corresponsione del contributo sono ridotte del 50%.

Fonte: Ance